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L'ingresso della Congregazione per la Dottrina della Fede L'ingresso della Congregazione per la Dottrina della Fede 

Aggiornate le norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede

Modificate le “Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis”. Un tassello in più nella direzione intrapresa dal Papa contro i delitti più rilevanti che feriscono la Chiesa

VATICAN NEWS

Papa Francesco ha promulgato una nuova versione delle “Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede”, che feriscono in modo particolare la Chiesa. È stato dunque modificato e aggiornato il testo promulgato nel 2001 da Giovanni Paolo II e già emendato nel 2010 da Benedetto XVI.

I delitti contemplati nelle norme rimangono gli stessi. Con i cambiamenti effettuati, in primo luogo le norme sono state armonizzate con il Libro VI del Codice di diritto canonico promulgato nel maggio 2021: c’è stato un reciproco adattamento e l’inserimento nelle norme dei nuovi canoni.

In secondo luogo sono stati inglobati i numerosi provvedimenti normativi di vario genere emanati soprattutto dal 2016 a oggi – ad esempio il motu proprio Come una madre amorevole, il motu proprio Vos estis lux mundi e i due rescritti del dicembre 2019 - e finalizzati a una più sicura e incisiva protezione penale dei beni maggiori della Chiesa: la fede, la santità dei sacramenti, la vita delle persone più deboli che hanno limitati mezzi di protezione: minori e adulti con un abituale uso imperfetto della ragione.

In terzo luogo l’aggiornamento delle norme intende migliorare l’agire penale della Chiesa sui delitti riservati alla Congregazione, tra cui i più gravi contro la morale e la celebrazione dei sacramenti, riadattando la prassi alle norme degli ultimi anni. Per esempio le norme del 2010 davano priorità al processo giudiziale lasciando quello extragiudiziale – anche detto “amministrativo” - come eccezione. Ora anziché definire uno norma e l’atro eccezione, pur dando priorità al primo si fa entrare anche il secondo nella prassi. Diventa norma (e non più soltanto prassi) anche la possibilità di decretare la dimissione d’ufficio dallo stato clericale, senza processo, anche per casi contro la fede – come ad esempio quello di un prete che aderisca a una comunità scismatica sottraendosi però al processo.

Come già detto, le norme del 2021 non introducono alcun nuovo delitto riservato alla Congregazione per la Dottrina della fede, mantenendo invariata la tipizzazione dei delitti.

Le modifiche introdotte riguardano per lo più aspetti di procedura, destinati a chiarire e facilitare il corretto svolgimento dell’azione penale della Chiesa per l’amministrazione della giustizia.

Ecco in sintesi le più importanti modifiche introdotte nel testo normativo:

1. sono stati aggiornati i canoni in base al Libro VI del CIC entrato in vigore l’8 dicembre 2021;

2. sono state recepite le modifiche normative introdotte dai Rescripta ex Audientia SS.mi del 3 e 6 dicembre 2019;

3. si è compiuta una distinzione più chiara tra processo giudiziale (can. 1721 CIC e can. 1472 CCEO) e procedura per decretum extra iudicium (detta anche “extragiudiziale”: cann. 1342 § 1 e 1720 CIC e can. 1486 CCEO), che nel testo precedente non pareva sufficientemente evidenziata;

4. si prevede la possibilità di deferire direttamente alla decisione del Papa, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato e — nel caso — dai voti religiosi, anche i casi di particolare gravità di delitti contra fidem (art. 2);

5. sono stati modificati i termini per la presentazione dell’appello dopo la sentenza di prima istanza (da un mese a 60 giorni), così da uniformare la procedura giudiziale a quella extragiudiziale, atteso che la precedente normativa che differenziava i termini ha spesso indotto in errore, con conseguenti ricadute negative sul diritto di difesa;

6. si stabilisce la necessità di un patrono che assista l’accusato nella fase processuale, clausola peraltro già presente nel Regolamento del Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di delicta graviora (art.6), così da garantire ulteriormente il diritto di difesa dell’accusato.

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07 dicembre 2021, 12:02