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Vaticano, arriva il codice unico per contratti e appalti

La legge quadro contiene norme valide per la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano: trasparenza, controllo centralizzato e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione. Consentirà una migliore gestione delle risorse e ridurrà il pericolo di corruzione

VATICAN NEWS

Arriva il codice per i contratti e gli appalti, un testo che è frutto di quattro anni di lavoro condiviso tra diversi enti vaticani e che servirà d’ora in avanti come riferimento unico per tutte le realtà d’Oltretevere. Il testo, intitolato “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello della Città del Vaticano” si compone di 86 articoli ai quali se ne aggiungono altri 12 relativi alla tutela giurisdizionale nei casi di contenzioso. Questa dettagliata legislazione, che viene promulgata da un motu proprio del Papa, assume la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione firmata a Merida e si sostituisce le precedenti normative già in vigore all’APSA e al Governatorato estendendosi anche a tutti gli enti della Santa Sede che fino ad oggi non avevano leggi proprie per contratti e appalti.

Come un buon padre di famiglia

“La diligenza del buon padre di famiglia - scrive Francesco - è principio generale e di massimo rispetto, sulla base del quale tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni”. Le possibilità di realizzare economie grazie alla selezione di molteplici offerte è decisiva, spiega il Pontefice “nella gestione dei beni pubblici, ove è ancora più sentita e urgente l’esigenza di un’amministrazione fedele e onesta”. Le norme, si legge ancora nel motu proprio, servono “a favorire la trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici stipulati per conto della Santa Sede e dello Stato” vaticano. Agli operatori economici che forniscono beni, servizi, lavori e opere sarà garantita “parità di trattamento e possibilità di partecipazione mediante un apposito Albo” e specifiche procedure.


Il fine della normativa

L’articolo primo spiega le finalità della nuova legge che sono: l’impiego sostenibile dei fondi interni, la trasparenza delle procedure di aggiudicazione, “la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti, in particolare mediante misure in grado di contrastare gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione”.

Principi fondamentali

L’articolo 5 elenca i principi fondamentali che sono “l’eticità nell’orientamento delle scelte economiche e degli interlocutori su parametri di rispetto della Dottrina sociale della Chiesa; l’autonomia amministrativa e la sussidiarietà nelle scelte gestionali dell’Ente; la leale collaborazione tra gli Enti e le diverse direzioni del Governatorato”, così da ottenere “economicità, efficacia ed efficienza”, “programmazione e razionalizzazione della spesa” evitando operazioni non necessarie, e in particolare una procedura di aggiudicazione che “deve essere trasparente, oggettiva e imparziale”.

No al conflitto di interesse

Sono adottate misure contro il conflitto di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione. Così da evitare “qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici”

Motivi di esclusione

Dovranno essere esclusi dall’iscrizione all’apposito Albo e dalla partecipazione alle gare operatori economici che siano in quel momento sottoposti a indagini, a misure di prevenzione o condanne in primo grado per “partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici”, per “riciclaggio di proventi di attività criminose” e “sfruttamento del lavoro minorile”. Ma tra le cause di esclusione c’è anche il non aver ottemperato “agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali secondo le normative del Paese in cui si è stabilito”, come pure risiedere o essersi stabilito in Stati “aventi regimi fiscali privilegiati”.

Centralizzazione

Salvo alcuni casi stabiliti come eccezione, “tutti i beni e servizi, sotto pena di nullità del relativo contratto, sono ordinariamente acquisiti dagli enti in modo centralizzato”. Le “autorità centralizzate”, si legge nell’articolo 15, sono da una parte l’APSA “relativamente ai dicasteri della Curia romana” e alle istituzioni collegate alla Santa Sede; dall’altra il Governatorato. Sono previste deroghe alla centralizzazione, ma andranno debitamente motivate. La Segreteria per l’Economia, sentita l’APSA, con procedimento congiunto con il Governatorato pubblicherà e aggiornerà ogni sei mesi “l’elenco dei prezzi e i corrispettivi di riferimento dei beni e servizi” insieme al costo del lavoro dei professionisti iscritti all’Albo: saranno calcolati prendendo in considerazione prezzi e corrispettivi nei mercati in cui gli enti vaticani si approvvigionano. Gli enti vaticani dovranno pianificare gli acquisti entro il 31 ottobre di ogni anno.

I dipendenti vaticani nelle commissioni giudicatrici

Presso la Segreteria per l’Economia viene istituito un elenco dei dipendenti e degli incaricati professionali temporanei abilitati a svolgere la funzione di progettista perito e di membro della commissione giudicatrice. Saranno sorteggiati e parteciperanno a rotazione alle commissioni, sempre in base alle loro specifiche qualifiche professionali. Sono molto dettagliate le “incompatibilità” con l’iscrizione all’elenco, tra le quali c’è la parentela “fino al quarto grado” o l’affinità “fino al secondo grado” di un soggetto riferibile a un operatore economico che abbia presentato offerta, e anche l’essere socio o l’esserlo stato nei cinque anni precedenti di un operatore economico che abbia presentato offerta.

Le regole internazionali

Pur tenendo ben presenti i principi fondamentali e le finalità dell’ordinamento canonico, insieme alla peculiarità dello Stato della Città del Vaticano, con il nuovo codice unico promulgato da Papa Francesco si fa tesoro delle regole più efficaci e delle “buone pratiche” in vigore in molti Stati.

 

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01 giugno 2020, 12:00