Il cardinale Kevin Joseph Farrell Il cardinale Kevin Joseph Farrell 

Francesco nomina il cardinale Kevin Farrell camerlengo di Santa Romana Chiesa

Il prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita succede al cardinale Jean-Louis Tauran, spentosi il 5 luglio dell’anno scorso. Il camerlengo svolge l'ufficio di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede durante la Sede Vacante e ha il compito di accertare la morte del Pontefice

Papa Francesco ha nominato camerlengo di Santa Romana Chiesa il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il porporato succede al cardinale Jean-Louis Tauran, nominato a tale ruolo da Papa Francesco il 20 dicembre 2014 e spentosi il 5 luglio dell’anno scorso.

La cura dei beni della Santa Sede durante la Sede Vacante

Il camerlengo è il porporato che presiede la Camera Apostolica. Tra i suoi compiti principali figura quello di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede durante la Sede Vacante. L’articolo 171 della Costituzione apostolica Pastor Bonus afferma:

Quando è vacante la Sede apostolica, è diritto e dovere del Cardinale camerlengo di santa romana Chiesa di richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, da tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno seguente. Egli è tenuto a sottoporre tali relazioni e computi al Collegio cardinalizio.

Compiti alla morte del Pontefice

La Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, circa la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice, all’articolo 17 ricorda altri compiti del camerlengo, a partire dalla morte del Papa:

Appena ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica, il quale compilerà il documento o atto autentico di morte. Il Camerlengo deve, inoltre, apporre i sigilli allo studio e alla camera del medesimo Pontefice, disponendo che il personale abitualmente dimorante nell'appartamento privato vi possa restare fino a dopo la sepoltura del Papa, quando l'intero appartamento pontificio sarà sigillato; comunicarne la morte al Cardinale Vicario per l'Urbe, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con speciale notificazione; e parimenti al Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana; prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo; stabilire, uditi i Cardinali Capi dei tre Ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; curare, a nome e col consenso del Collegio dei Cardinali, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa.

Il ruolo del camerlengo durante il Conclave

Dal momento in cui è stato disposto l'inizio delle operazioni dell'elezione, fino al pubblico annuncio dell'avvenuta elezione del Sommo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, devono essere chiusi, sotto l'autorità del camerlengo alle persone non autorizzate. E’ cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l'autorità e la responsabilità del camerlengo, che tutto sia previamente disposto in maniera che la regolare elezione e la sua riservatezza siano tutelate.

Il camerlengo, assistito da tre cardinali, vigila dunque con diligenza, perché non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene nella Cappella Sistina, dove si svolgono le operazioni di votazione, e dei locali contigui, tanto prima quanto durante e dopo tali operazioni. In modo particolare, anche ricorrendo alla perizia di due tecnici di fiducia, tutela tale segretezza, accertando che nessun mezzo di ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso da chiunque nei locali dove si svolge l'elezione. Tutti i cardinali elettori, al fine di conservare con maggior sicurezza il segreto, devono consegnare al camerlengo o ad uno dei tre cardinali assistenti gli scritti di qualunque genere, che abbiano presso di sé, relativi all'esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati con le schede.

Alla fine dell'elezione il camerlengo deve stendere una relazione, che i tre cardinali assistenti devono approvare, nella quale dichiari l'esito delle votazioni di ciascuna sessione. Questa relazione sarà consegnata al Papa e poi sarà conservata nell'apposito archivio, chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo Pontefice non l'avrà permesso esplicitamente. Se le votazioni non avranno esito, pur dopo aver proceduto secondo quanto stabilito nel numero precedente, i cardinali elettori saranno invitati dal camerlengo ad esprimere parere sul modo di procedere, e si procederà secondo quanto la maggioranza assoluta di loro avrà stabilito.

Un po’ di storia

Nel secolo XI per l'amministrazione finanziaria della Curia e dei beni temporali della Santa Sede si trova il termine camera thesauraria, e a capo di questa amministrazione nel secolo XII viene nominato il camerarius. Nel suo ufficio vengono  assorbiti quelli più antichi del vestiarius, del vicedominus, dell'arcarius e del sacellarius. La sua carica dal secolo XIII non si estingue più con la morte del Pontefice. Assume nei secoli XIII e XVI varie funzioni giudiziarie, non solo in materia fiscale, ma anche in certe cause penali e civili; Urbano VI estende la sua competenza a tutte le cause riguardanti, sia pure indirettamente, i diritti ed interessi della camera (8 settembre 1379). Il camerarius era spesso un cardinale, ma è un posto cardinalizio soltanto dal secolo XV; da questo tempo aveva anche un sostituto permanente, il vice-camerarius (carica unita più tardi a quella di Governatore di Roma). I clerici camerae, che aiutavano il camerlengo, variarono di numero nei secoli; Eugenio IV li ordinò in collegio e diede loro i primi statuti (6 luglio 1444). Per le funzioni relative alla collezione delle entrate, alla custodia del tesoro e ai pagamenti, troviamo dal secolo XIII il thesaurarius. Per determinare le cause giudiziarie si crea il posto di un auditor camerae (secolo XIII), le cui facoltà vengono accresciute da Innocenzo VIII (1485) e, dopo breve soppressione (sotto Paolo III), da Pio IV (1562) e da altri Sommi Pontefici.

I singoli chierici, l'auditor camerae ed il thesaurarius avevano acquistato ciascuno delle specifiche competenze e presiedevano tribunali speciali, ma anche la camera plena funzionava come tribunale collegiale, nel quale praticamente il Cardinale Camerlengo non esercita più dal secolo XVII il suo diritto di presidenza. Pio VII (30 ottobre 1800) stabilisce formalmente una certa indipendenza della Camera dal Camerlengo. Durante il secolo XIX la Camera era anzitutto tribunale per lo Stato Pontificio.

Con la Costituzione Sapienti Consilio del 29 giugno 1908 San Pio X conferma alla Camera Apostolica le funzioni di potere temporale che esercitava ab antiquo. L'ufficio, le facoltà e i privilegi dei prelati chierici di Camera vengono ordinati da Pio XI con la Costituzione Ad incrementum, del 15 agosto 1934. Con la Costituzione Regimini Ecclesiae Universae del 15 agosto 1967 (n. 122) la Camera Apostolica, a cui presiede il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa o, lui impossibilitato, il Vice Camerlengo, conserva l'ufficio di curare ed amministrare i beni ed i diritti temporali della Santa Sede, nel tempo in cui questa è vacante.

Le funzioni del Cardinale Camerlengo e dei Camerali in Sede Vacante, già ampliate dalla Costituzione Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII dell'8 dicembre 1945, e dal Motu Proprio Summi Pontificis electio di San Giovanni XXIII del 5 settembre 1962, sono state confermate integralmente con la Costituzione Romano Pontifici Eligendo di Paolo VI del 1 ottobre 1975 (n. 17), e ribadite dalla Costituzione Pastor Bonus di San Giovanni Paolo II, in data 28 giugno 1988. Nel 1996 San Giovanni Paolo II promulga la Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis circa la Vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

14 febbraio 2019, 12:01