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Belgio. Vescovi: il segreto della confessione è inviolabile

La Conferenza episcopale del Belgio (Ceb) diffonde una nota in cui chiarisce alcune regole basilari per la tutela del segreto professionale e confessionale degli operatori pastorali

Isabella Piro – Città del Vaticano

Mentre in Belgio si discute sul segreto professionale, soprattutto nei casi che riguardano abusi sui minori e suicidio, la Conferenza episcopale locale diffonde una nota che pone alcune regole-base in questo ambito. In sintesi, i vescovi belgi fanno una distinzione-chiave: da una parte, c’è il segreto professionale; dall’altra c’è il segreto confessionale. Nel primo caso, i presuli ribadiscono che “ciò che l’operatore pastorale – laico o ordinato – apprende nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni, non va divulgato. Colui che viola il segreto professionale, infatti, commette un’infrazione”, danneggiando “la credibilità della funzione pastorale” stessa e andando incontro a “sanzioni civili e canoniche”.

Segreto professionale: diritto, e non obbligo, di comunicazione

Allo stesso tempo, la Ceb sottolinea che “le informazioni che giungono agli operatori pastorali per altre vie, come le reti sociali, diverse da quelle nell’esercizio delle loro funzioni, non sono coperte dal segreto professionale”. Tuttavia, gli operatori pastorali dovranno trattarle “con discrezione”. In Belgio, infatti, in nome del segreto professionale, gli agenti pastorali non hanno l’obbligo di comunicare ciò che vengono a sapere. Ma – sottolinea la Chiesa locale – “in circostanze eccezionali, essi possono esercitare il diritto di comunicare le informazioni, come previsto dal Codice Penale”.

Le circostanze eccezionali

Naturalmente, prosegue ancora la nota episcopale, tali circostanze eccezionali “devono riguardare situazioni urgenti in cui una persona, sia essa un minore o un individuo vulnerabile, corre un pericolo reale in rapporto alla sua integrità mentale o fisica e non può essere protetta se non con l’aiuto di altri”.

Collaborazione con le autorità civili

Per questo, “l’autorità ecclesiale sottolinea l’importanza di una buona collaborazione con le autorità civili competenti, nell’ambito dei casi di abusi sessuali sui minori”. Ovvero: di questi reati, gli agenti pastorali possono informare la giustizia o i relativi organismi assistenziali. Non solo: quando una vittima o un colpevole di abusi sessuali chiede riservatezza ad un agente pastorale – specificano i presuli – “bisogna evitare di promettere totale confidenzialità, ma bisogna spiegare, con assoluta trasparenza, cosa accadrà delle informazioni ricevute e perché”.

Segreto confessionale: inviolabile, senza deroghe

Invece, riguardo al segreto confessionale, che “è una forma particolare del segreto professionale”, non esistono deroghe: secondo quanto sancito dal Codice di Diritto Canonico, infatti, “esso è inviolabile”, anche “in rapporto alle autorità civili o alla giustizia”, poiché è legato ad un sacramento, quello della penitenza.

Cosa fare in casi di abusi sui minori

Al contempo, però, i vescovi belgi rimarcano due cose: la prima è che “i colloqui che non hanno luogo nel quadro sacramentale della penitenza non sono coperti dal segreto confessionale”. In secondo luogo, in casi urgenti, “il sacerdote può esortare chi ha commesso abusi sessuali sui minori a presentarsi in tribunale o alle autorità, ponendo anche la condizione di non concedere l’assoluzione fino a ciò non avvenga”. Se, infine, il penitente è una vittima, il sacerdote dovrà usare tutti i mezzi a sua disposizione per condurre tale persona verso un’adeguata assistenza.
 

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20 dicembre 2018, 07:37