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Istruzione su autenticità e conservazione delle reliquie

Pubblicata l’Istruzione “Le reliquie nella Chiesa” della Congregazione delle Cause dei Santi. Nel documento viene indicata la procedura canonica per verificare l’autenticità delle reliquie e dei resti mortali e per garantire la loro conservazione

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

“Le reliquie nella Chiesa hanno sempre ricevuto particolare venerazione e attenzione perché il corpo dei Beati e dei Santi, destinato alla risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo strumento della loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite la beatificazione e la canonizzazione”. E’ quanto si legge nell’Istruzione intitolata “Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione” della Congregazione delle Cause dei Santi. Il nuovo documento, che sostituisce l’Appendice dell’Istruzione “Sanctorum Mater”, si rivolge “ai vescovi diocesani, agli eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto”.

Autenticità delle reliquie
Nel documento viene indicata la procedura canonica da seguire per verificare l’autenticità delle reliquie e dei resti mortali e per garantire la loro conservazione. Le reliquie dei Beati e dei Santi – si legge nell’Istruzione - “non possono essere esposte alla venerazione dei fedeli senza un apposito certificato dell’autorità ecclesiastica che ne garantisca l’autenticità”.

Operazioni sulle reliquie
Viene anche descritto il procedimento “per promuovere la venerazione delle reliquie tramite le possibili specifiche operazioni: ricognizione canonica, prelievo di frammenti e confezione di reliquie, traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie”. Nell’Istruzione vengono inoltre ricordati i passi necessari per ottenere il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi ed effettuare tali operazioni. E’ anche indicata “la procedura da seguire per il pellegrinaggio delle reliquie”.

Reliquie insigni e non insigni
Vengono considerate “reliquie insigni” il corpo dei Beati e dei Santi o le parti notevoli dei corpi oppure l’intero volume delle ceneri derivanti dalla cremazione. Vanno custodite “in apposite urne sigillate” in luoghi in cui si possa “garantire la sicurezza, rispettare la sacralità e favorire il culto”. Sono considerate “reliquie non insigni” piccoli frammenti del corpo. Devono essere possibilmente custodite “in teche sigillate”. Vanno conservate e onorate “con spirito religioso”, “evitando ogni forma di superstizione e di mercimonio”.

Resti mortali di Servi di Dio e Venerabili
Nell’Istruzione si ricorda poi la disciplina riguardante “i resti mortali dei Servi di Dio e dei Venerabili”, le cui cause di beatificazione e canonizzazione sono in corso. “Finché non sono elevati agli onori degli altari – si legge nel documento - i loro resti mortali non possono godere di alcun culto pubblico, né di quei privilegi che sono riservati soltanto al corpo di chi è stato beatificato o canonizzato”.

Competenze di vescovi ed eparchi
Il vescovo della diocesi o dell’eparchia, previo il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi, è competente ad effettuare tutte le eventuali operazioni sulle reliquie o sui resti mortali. Prima di intraprendere qualsiasi operazione, è necessario ottenere il consenso dell’erede. Se le reliquie di un Beato o di un Santo “dovessero essere portate in pellegrinaggio in altre diocesi o eparchie, il vescovo deve ottenere il consenso scritto” di ciascun presule che le accoglierà.

Ispezione delle reliquie
Nell’istruzione si precisa che quanti “prendono parte alle operazioni” sulle reliquie devono “previamente prestare giuramento o promettere di adempiere fedelmente il loro incarico”. “Le reliquie o i resti mortali – si legge nel documento – siano deposti sopra un tavolo, coperto da un drappo decoroso, affinché i periti anatomici possano ripulirli dalla polvere o da altre impurità”.

Proibiti commercio e vendita delle reliquie
Nell’Istruzione si sottolinea infine che “sono assolutamente proibiti il commercio (ossia lo scambio di una reliquia in natura o in denaro) e la vendita delle reliquie (ossia la cessione della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo), nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati”.

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16 dicembre 2017, 12:51